Cass. civ. n. 17188 del 21 giugno 2024
Testo massima n. 1
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Obbligazioni per premi e contributi previdenziali - Assimilazione alle obbligazioni tributarie - Sussistenza - Scissione di società - Adempimento degli obblighi per premi e contributi previdenziali antecedenti alla scissione - Responsabilità illimitata e solidale di tutte le società partecipanti alla scissione - Deroga all'art. 2506-quater, comma 3, c.c. - Sussistenza.
In ragione dell'assimilazione delle obbligazioni per premi e contributi previdenziali alle obbligazioni tributarie, la speciale disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 173, comma 13, del d.P.R. n. 917 del 1986, e 15, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui le società partecipanti alla scissione, in deroga alla previsione dell'art. 2506-quater, comma 3, c.c., rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni tributarie già gravanti sulla società scissa e relative a periodi di imposta antecedenti alla scissione, si applica anche ai crediti per contributi e premi dovuti agli enti previdenziali.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 15 com. 2 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2506 quater com. 3