Cass. pen. n. 8176 del 2 marzo 2010
Testo massima n. 1
L'ordinanza applicativa del sequestro conservativo è impugnabile unicamente con la richiesta di riesame e non con l'appello, non essendo tale ultimo mezzo di gravame normativamente previsto per detta misura cautelare reale. (In motivazione la Corte ha precisato che l'omessa previsione codicistica, a differenza dell'ipotesi del sequestro preventivo, trova plausibile giustificazione nella differenza tra le due forme di sequestro, tutelando quest'ultimo interessi pubblicistici, a differenza di quello conservativo, che tutela interessi di natura patrimoniale e civilistica).
Testo massima n. 2
La richiesta di restituzione dei beni sottoposti a sequestro conservativo, non essendo normativamente prevista, deve essere giuridicamente qualificata come richiesta di riesame, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale competente per il giudizio di impugnazione previsto dagli artt. 318 e 324 c.p.p.. (Nella specie, il G.i.p., investito della richiesta di restituzione, si era limitato a respingerla).