Cass. civ. n. 17178 del 21 giugno 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Eccezione di ultrapetizione - Elementi di valutazione - Mancata disponibilità fascicolo di parte - Irrilevanza.
Nell'esame di un'eccezione di ultrapetizione il giudice deve valutare gli elementi che emergono dagli atti di causa e non dalle prove documentali, a nulla rilevando la mancata disponibilità nel fascicolo di parte dei documenti prodotti in primo grado e non depositati in appello.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 112
Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 76