Cass. pen. n. 17174 del 26 gennaio 2024

Testo massima n. 1


SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - Misure di prevenzione patrimoniali disposte prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011 - Provvedimento di approvazione del conto di gestione degli amministratori giudiziari - Mancato esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice delegato - Violazione di legge - Sussistenza - Fattispecie.


In tema di misure di prevenzione patrimoniali disposte prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il provvedimento con cui il collegio, a seguito di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 5 d.m. 1 febbraio 1991, n. 293, approva il rendiconto della gestione degli amministratori giudiziari postula l'esercizio da parte del giudice delegato, in caso di contestazioni o di carenze documentali, dei poteri istruttori previsti dalla menzionata disciplina, la cui omissione integra vizio di violazione di legge, con riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la causa era stata rimessa al collegio in mancanza della documentazione inerente alle operazioni compiute dall'amministratore giudiziario, il cui reperimento, nonostante le richieste di parte, non era stato sollecitato dal giudice delegato).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 9677 del 2015

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legge 14/06/1989 num. 230 art. 7
DM Grazia e Giustizia 01/02/1991 art. 5