14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1770 del 24 aprile 1997
Testo massima n. 1
In tema di sequestro conservativo, la sostituzione del custode dei beni sequestrati rientra nei poteri del giudice penale che procede, fino a quando nell’ambito del procedimento penale non sia stata definitivamente accertata o esclusa la sussistenza del credito a tutela del quale è stata disposta la misura cautelare reale. L’intervento del giudice civile, invece, è previsto solo nel momento in cui, divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, il sequestro conservativo si converte in pignoramento e prende avvio l’esecuzione forzata sui beni secondo le norme del codice di procedura civile.
[adrotate group=”23″]