14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3969 del 23 novembre 1992
Testo massima n. 1
In tema di riesame del provvedimento di sequestro preventivo emesso su richiesta della parte civile, l’avviso della data fissata per l’udienza camerale e quello relativo al deposito dell’ordinanza del tribunale vanno dati anche alla parte civile. [ La Cassazione ha affermato il principio di cui in massima sul rilievo che il comma sesto dell’art. 324 c.p.p. — norma cui rinvia il precedente art. 318 — pur limitandosi a prevedere che l’avviso della data dell’udienza, oltre che comunicato al P.M., va notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta di riesame, stabilisce altresì che il procedimento si svolge in camera di consiglio «nelle forme previste dall’art. 127» stesso codice, sicché — anche alla luce di un’interpretazione volta ad attribuire alla norma un senso coerente con i principi costituzionali — tale ultima previsione importa che pure nel procedimento de quo deve essere assicurata la pienezza del contraddittorio negli stessi termini in cui è prevista dal richiamato art. 127 ].
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Testo massima n. 2
Mentre il sequestro conservativo disposto a richiesta del P.M. giova anche alla parte civile secondo quanto previsto dal comma terzo dell’art. 316 c.p., per la testualità esplicita di tale disposizione non è possibile ritenere anche l’inverso.
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