Cass. pen. n. 1467 del 7 luglio 1995

Testo massima n. 1


Per l'applicazione del sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.) è richiesta la «fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento» dei crediti indicati. La norma affida la legittimità dell'esercizio del relativo potere cautelare ad una ragionevole, e pertanto, motivata prognosi di perdita della garanzia rappresentata dal patrimonio dell'imputato-debitore, desunta da elementi concreti che ne costituiscano sintomo, quali, ad esempio, la consistenza patrimoniale anche sotto il profilo quantitativo ed in rapporto al valore del credito, manifestazioni di correttezza e slealtà patrimoniale, anche di natura processuale o extraprocessuale, connesse cioè alla natura dei fatti-reato addebitati.