14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2128 del 24 aprile 1996
Testo massima n. 1
Ai sensi dell’art. 316 c.p.p., presupposto indispensabile del sequestro conservativo è il periculum in mora, che ricorre quando esiste una fondata ragione che lasci desumere la mancanza o la dispersione delle garanzie del credito. Ne consegue che la valutazione del rischio potenziale di perdita delle garanzie del credito deve essere ancorata a concreti e specifici elementi riguardanti da un lato l’entità del credito e la natura del bene oggetto del sequestro, e dall’altro la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore da porsi in ulteriore relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddittuale e con l’atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo. [ Fattispecie relativa ad annullamento di ordinanza con la quale il tribunale del riesame aveva confermato il disposto sequestro conservativo, fondando il proprio giudizio, relativo alla sussistenza del periculum in mora, solo sul rischio di dispersione delle garanzie connesso alla natura del bene oggetto del sequestro — titoli e libretto di risparmio — senza fare alcun cenno alla situazione patrimoniale dell’imputato ed al suo comportamento in concreto assunto ].
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