14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 34623 del 16 ottobre 2002
Testo massima n. 1
Ai fini della validità del provvedimento che dispone il sequestro conservativo non è richiesta la specificazione della somma il cui pagamento la misura cautelare è destinata a garantire, ben potendo la determinazione del suo ammontare, sia ai fini dell’eventuale prestazione di idonea cauzione, sia per evitare il perdurare ingiustificato del vincolo, essere effettuata successivamente dal giudice. Non è, pertanto, configurabile alcuna nullità per la mancata indicazione, nell’ordinanza dispositiva del sequestro conservativo, della somma a garanzia della quale la misura risulta disposta.
Testo massima n. 2
Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali è escluso l’effetto estensivo dell’impugnazione proposta da uno dei coimputati all’imputato rimasto ad esso estraneo, mentre è possibile l’estensione degli effetti favorevoli della decisione a condizione che questa non sia fondata su motivi personali di uno degli impugnanti e che il procedimento stesso sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo. Ne deriva che all’annullamento, disposto per motivi non personali, di un provvedimento di sequestro conservativo emesso nei confronti di un imputato non consegue l’annullamento di analogo provvedimento disposto nei confronti di coimputato che non abbia proposto richiesta di riesame.
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