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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1778 del 10 maggio 2000

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1778 del 10 maggio 2000

Testo massima n. 1

Solo all’imputato è consentito sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 613 comma 1, c.p.p. e pertanto il ricorso per cassazione contro la decisione in materia di riparazione per l’ingiusta detenzione non può essere proposto dalla parte personalmente che tale qualità più non riveste. [ Fattispecie in cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dagli eredi dell’imputato deceduto ].

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