14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1778 del 10 maggio 2000
Posted at 15:45h
in Massimario
Testo massima n. 1
Solo all’imputato è consentito sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 613 comma 1, c.p.p. e pertanto il ricorso per cassazione contro la decisione in materia di riparazione per l’ingiusta detenzione non può essere proposto dalla parte personalmente che tale qualità più non riveste. [ Fattispecie in cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dagli eredi dell’imputato deceduto ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]