14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 19569 del 15 maggio 2001
Posted at 15:45h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il termine per la proposizione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione decorre, nel caso di provvedimento di archiviazione, esclusivamente dalla notifica del detto provvedimento o dalla consegna di copia al diretto interessato ai sensi dell’art. 148, comma 4, c.p.p., e non sono ammessi equipollenti quali la consegna di copia al difensore che ne abbia fatto richiesta ad altri fini.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]