Cass. pen. n. 924 del 12 dicembre 1994
Testo massima n. 1
In tema di esclusione del diritto ad un'equa riparazione per l'ingiusta detenzione secondo la norma dettata dall'art. 314, comma 1, ultima parte, c.p.p. (dolo o colpa grave dell'istante nell'aver dato causa al provvedimento restrittivo), il giudizio sulla prevedibilità — con criterio ex ante da parte dell'istante la riparazione — delle conseguenze della propria condotta, costituite dalla privazione della libertà in via cautelare, va riferito alle qualità del soggetto che abbia particolari conoscenze per sue proprie condizioni o professione. [Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che il problema è di accertare se la guardia di scorta «essendo venuta meno ai suoi doveri professionali, sia versata in colpa e, ulteriormente, se, tenendo condotta di colpa (imperizia, ecc.) fosse in grado di prevedere (abbia o non preveduto) quel che sarebbe potuto scaturire: se, portata a conoscenza del «giudice» quella sua condotta, questi non avesse potuto ritenere integrato un quadro indiziario grave idoneo a giustificare l'adozione di un provvedimento di cautela personale (che, nella specie, per quanto risulti, non fu neppure oggetto della impugnazione)].