14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 924 del 12 dicembre 1994
Testo massima n. 1
In tema di esclusione del diritto ad un’equa riparazione per l’ingiusta detenzione secondo la norma dettata dall’art. 314, comma 1, ultima parte, c.p.p. [ dolo o colpa grave dell’istante nell’aver dato causa al provvedimento restrittivo ], il giudizio sulla prevedibilità — con criterio ex ante da parte dell’istante la riparazione — delle conseguenze della propria condotta, costituite dalla privazione della libertà in via cautelare, va riferito alle qualità del soggetto che abbia particolari conoscenze per sue proprie condizioni o professione. [ Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che il problema è di accertare se la guardia di scorta «essendo venuta meno ai suoi doveri professionali, sia versata in colpa e, ulteriormente, se, tenendo condotta di colpa [ imperizia, ecc. ] fosse in grado di prevedere [ abbia o non preveduto ] quel che sarebbe potuto scaturire: se, portata a conoscenza del «giudice» quella sua condotta, questi non avesse potuto ritenere integrato un quadro indiziario grave idoneo a giustificare l’adozione di un provvedimento di cautela personale [ che, nella specie, per quanto risulti, non fu neppure oggetto della impugnazione ] ].
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