Cass. pen. n. 17106 del 14 marzo 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Direttore dei lavori - Infortunio sul lavoro - Crollo colposo di costruzione - Responsabilità - Condizioni - Fattispecie.


Il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nel caso di assenza dal cantiere, dovendo esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed adottare, ove necessario, le dovute precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'esecutore dei lavori, mediante la rinunzia all'incarico ricevuto. (Fattispecie in tema di disastro colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva affermato la penale responsabilità del direttore dei lavori per aver consentito che la demolizione di un edificio fosse eseguita in assenza di un programma e con modalità divergenti dalle "leges artis" e dalle regole della buona tecnica nella "subiecta materia").

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 18445 del 2008

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 40
Cod. Pen. art. 41
Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 434 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 449 CORTE COST.
Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 150
Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 151