Cass. pen. n. 544 del 3 giugno 1993
Testo massima n. 1
Il parametro essenziale da tenere in considerazione ai fini della quantificazione nummaria della riparazione per l'ingiusta detenzione è il rapporto tra il tempo di durata della privazione della libertà personale e la somma massima posta a disposizione dal legislatore. Sussidiariamente, il giudice può in via equitativa adattare al caso concreto la quantificazione, nella sua essenziale base fissata con un criterio oggettivo, valorizzando specificità in relazione alla valutazione di circostanze, sia di carattere oggettivo (detenzione in carcere o a domicilio, autorizzazione al lavoro o meno) che soggettivo, riferibili al caso umano (incensuratezza, condizioni economiche, danni all'immagine dell'uomo quando questo non sia riparabile, strepitus fori, moralità dell'ambiente frequentato in positivo o in negativo). Il giudice è tenuto a fornire adeguata e congrua motivazione anche circa le regole di esperienza che hanno suggerito di considerare le altre circostanze di fatto.