Cass. pen. n. 2466 del 10 settembre 1994
Testo massima n. 1
Ai fini della quantificazione dell'entità della somma da attribuire a titolo di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, è ininfluente il fatto che all'interessato siano state corrisposte le competenze economiche non erogate a causa della sospensione dal servizio, derivando il relativo obbligo dalla normativa a tutela degli impiegati dello Stato e perseguendo l'istituto dell'equa riparazione non tanto lo scopo del ristoro del lucro cessante, proprio invece della riparazione dell'errore giudiziario, ma essenzialmente il riconoscimento all'individuo di un risarcimento per la lesione del diritto morale conseguita alla ingiusta compressione della libertà nella fase processuale precedente alla sentenza definitiva e rappresentando sostanzialmente il «prezzo della libertà».