Cass. pen. n. 1525 del 18 marzo 1993
Testo massima n. 1
Il diritto soggettivo all'attribuzione di una somma di danaro, a titolo di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, sorge a seguito di perdita della libertà risultata senza titolo, per essere stato l'interessato liberato dall'accusa nel merito con una delle formule catalogate dall'art. 314 del codice di rito penale, con la conseguenza che, nel caso in cui il procedimento si concluda con l'applicazione di formula non di merito, viene a mancare la declaratoria giurisdizionale sull'ingiustizia della detenzione, condizione imprescindibile per il riconoscimento del diritto all'indennizzo. (Nella specie è stato ritenuto che il proscioglimento con la formula di cui all'art. 80, secondo comma, L. n. 685 del 1975, in tema di stupefacenti, impedisce il sorgere del diritto all'indennizzo).