Cass. pen. n. 21 del 20 dicembre 1993
Testo massima n. 1
In tema di libertà, qualora nel corso del procedimento di riesame di un'ordinanza impositiva della custodia cautelare in carcere sia intervenuta la revoca di detta misura, tale circostanza non importa il venir meno dell'interesse al gravame, poiché la persistenza di quest'ultimo deve essere apprezzata con riguardo non soltanto alla perdurante compressione della libertà personale, ma anche alla necessità di precostituirsi, ai sensi dell'art. 314, secondo comma, c.p.p., una decisione irrevocabile sulla illegittimità della misura al fine dell'eventuale domanda della riparazione dell'ingiusta detenzione.