14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1295 del 13 maggio 1995
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il diritto all’equa riparazione per l’ingiusta detenzione ha quale presupposto la pronuncia di una sentenza di proscioglimento con una delle formule indicate dall’art. 314 c.p.p.; il fatto che il proscioglimento sia stato pronunciato ai sensi dell’art. 530 n. 2 c.p.p. non ha alcun effetto preclusivo alla valutazione del diritto all’eventuale indennizzo.
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