14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3423 del 25 maggio 1981
Testo massima n. 1
Il risarcimento dovuto al proprietario dell’immobile confinante, da parte di chi abbia costruito in violazione delle norme edilizie, secondo la previsione dell’art. 872 secondo comma c.c., è diretto a reintegrare il patrimonio del proprietario medesimo della diminuzione subita per effetto di quella violazione [ con riguardo al valore venale dell’immobile, alle possibilità di godimento, al valore locativo, ecc. ], e, pertanto, deve essere liquidato a prescindere dall’entità dell’arricchimento lucrato dal responsabile con la costruzione abusiva.
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