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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1566 del 18 maggio 1995

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1566 del 18 maggio 1995

Testo massima n. 1

La equa riparazione per ingiusta detenzione non spetta in caso di estinzione del reato per prescrizione o per amnistia. Se, però, tali formule di proscioglimento non riguardano tutti i reati ascritti all’imputato in unico procedimento ma solo alcuni di essi mentre per gli altri, altrettanti o più gravi, vi è stato proscioglimento con le formule piene di merito di cui all’art. 314, comma primo, c.p.p., occorre discernere quali imputazioni hanno legittimato e sono state alla base dei provvedimenti restrittivi della libertà e per quale periodo della custodia cautelare, qualora questa sia stata dovuta, in tutto od in parte, all’accusa per i reati per i quali è intervenuto il proscioglimento ai sensi dell’art. 314, comma primo, c.p.p., la domanda per l’equa riparazione deve essere esaminata nel merito.

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