14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1345 del 1 agosto 1996
Testo massima n. 1
In tema di equa riparazione per l’ingiusta detenzione, la sentenza di non luogo a procedere, la cui pronuncia si sostanzia nell’adozione di formule tipiche, dà luogo ad una situazione assimilabile a quella prevista dal comma primo dell’art. 314 c.p.p., quando sia stata adottata una delle formule ivi indicate, ed a quella contemplata dal comma secondo del citato art. 314 quando si tratti di una causa diversa. In quest’ultima ipotesi, pertanto, occorre la decisione irrevocabile con la quale sia rimasta accertata la illegittimità della sofferta custodia cautelare per difetto di una o più tra le condizioni di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p. [ Fattispecie relativa a rigetto del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale la corte di appello non aveva riconosciuto il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione a un soggetto che con sentenza, passata in giudicato, era stato assolto per non avere commesso il fatto da alcuni reati e nei cui confronti era stato dichiarato n.d.p. per altri delitti perché estinti per amnistia ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]