Cass. civ. n. 17055 del 20 giugno 2024

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Esecuzione fondata su un decreto ingiuntivo non opposto - Omessa motivazione sul carattere non abusivo delle clausole - Controllo officioso del giudice dell'esecuzione - Necessità - Limiti - Fondamento.


Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla Direttiva 93/13/CEE, se l'esecuzione è fondata su un decreto ingiuntivo non opposto e il giudice del monitorio ha omesso di esaminare l'eventuale abusività delle clausole contenute nel contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, la natura abusiva delle pattuizioni contrattuali dev'essere rilevata, anche d'ufficio, dal giudice dell'esecuzione, ma entro il limite dell'avvenuta vendita del bene (o dell'assegnazione del credito) pignorato , non potendo opporsi all'aggiudicatario vizi del processo esecutivo che non siano stati fatti valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 8911 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2929
Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE
Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 6
Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 7
Decisione Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 33
Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 34
Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 36