Cass. civ. n. 17055 del 20 giugno 2024
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Esecuzione fondata su un decreto ingiuntivo non opposto - Omessa motivazione sul carattere non abusivo delle clausole - Controllo officioso del giudice dell'esecuzione - Necessità - Limiti - Fondamento.
Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla Direttiva 93/13/CEE, se l'esecuzione è fondata su un decreto ingiuntivo non opposto e il giudice del monitorio ha omesso di esaminare l'eventuale abusività delle clausole contenute nel contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, la natura abusiva delle pattuizioni contrattuali dev'essere rilevata, anche d'ufficio, dal giudice dell'esecuzione, ma entro il limite dell'avvenuta vendita del bene (o dell'assegnazione del credito) pignorato , non potendo opporsi all'aggiudicatario vizi del processo esecutivo che non siano stati fatti valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE
Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 6
Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 7
Decisione Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 33
Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 34
Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 36