14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2365 del 29 maggio 2000
Testo massima n. 1
In materia di riparazione per l’ingiusta detenzione, il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l’indennizzo devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano dato o abbiano concorso a darvi causa all’instaurazione dello stato privativo della libertà, sicché è necessario l’accertamento del rapporto tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà personale, ancorato a dati certi e non congetturali. Sotto questo profilo, la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, autonomo, rispetto a quello del giudice del processo penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di una ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all’imputato; il primo, invece, deve valutare non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si posero come fattore condizionante [ anche nel concorso dell’altrui errore ] alla produzione dell’evento detenzione. Il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità della motivazione è censurabile in cassazione, ai sensi dell’art. 606, primo comma lett. e ], c.p.p.
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Testo massima n. 2
Presupposto della istanza di riparazione per ingiusta detenzione, è la sentenza irrevocabile di assoluzione con la formula di proscioglimento indicata nella prima parte dell’art. 314 c.p.p. Non ha a tal riguardo rilievo se a tale formula il giudice penale sia pervenuto per la accertata prova positiva di non colpevolezza, ovvero per la insufficienza o contraddittorietà della prova, se cioè l’assoluzione sia stata pronunziata ai sensi del primo o del secondo comma dell’art. 530 c.p.p.
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