14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2815 del 24 agosto 2000
Testo massima n. 1
Il sindacato di legittimità in tema di regolamento delle spese processuali, derivanti da procedimento per la riparazione per l’ingiusta detenzione, è limitato alla violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa sicché, da un lato, esula da tale sindacato, e rientra, invece, nei poteri del giudice del merito, la valutazione della opportunità o meno di disporre la compensazione, e, dall’altro, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si contesti il provvedimento del giudice che abbia posto l’onere delle spese a carico della parte ancorché non totalmente soccombente.
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Testo massima n. 2
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il procedimento, pur avendo connotazioni di natura civilistica, attiene comunque ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico, sicché il principio dispositivo proprio del procedimento civile [ per il quale è riservata alle parti la selezione del materiale probatorio da produrre ] è temperato dai poteri istruttori del giudice del merito, il quale, ove la documentazione prodotta dalla parte interessata si rilevi per qualche aspetto insufficiente, ben può procedere ad attività integrativa della stessa anche di ufficio. Non incorre, di conseguenza in alcun vizio di violazione di legge il giudice che, nel valutare la condotta dell’istante ai fini di delibare la sussistenza o meno del dolo o della colpa grave, che escludono il diritto alla riparazione, abbia esaminato [ dandone adeguata contezza nella relativa sede motivazionale ], oltre alla documentazione prodotta dalla parte, altri atti, conosciuti o conoscibili dalle parti, a suo tempo acquisiti al relativo procedimento penale.
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