14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 35333 del 28 settembre 2001
Testo massima n. 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, nel caso di ordine di carcerazione illegittimamente emesso, al giudice della riparazione è precluso provvedere sulla relativa istanza fino quando non sia definito il procedimento dal quale deriva l’ordine di esecuzione della pena illegittimo. [ In applicazione del principio la Corte ha rigettato il ricorso avverso la dichiarazione di inammissibilità pronunziata dalla corte d’appello, atteso che la sentenza di condanna, a seguito della quale era stato emesso, e successivamente revocato, il provvedimento esecutivo, non era passata in giudicato per irregolarità della notifica dell’avviso di deposito ].
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