14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 19578 del 21 aprile 2006
Posted at 15:45h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il comma 1 bis dell’art. 405 c.p.p. risulta manifestamente infondato trattandosi di norma processuale che trova applicazione al momento della istruzione preliminare e che comunque non preclude il giudizio ove il magistrato istruttore non ritenga di dovere disporre archiviazione.
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