14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2422 del 20 gennaio 2012
Posted at 15:45h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nel procedimento di riparazione per l’ingiusta detenzione non possono essere prospettate per la prima volta dinanzi alla Corte di Cassazione le ragioni ostative all’accoglimento della domanda, trovando applicazione i principi del processo civile sull’onere della prova. [ Nella specie, l’Avvocatura dello Stato non si era costituita dinanzi alla Corte di Appello che aveva accolto l’istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]