14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2157 del 2 luglio 1993
Testo massima n. 1
In tema di impugnazioni in materia di misure cautelari personali una volta che si sia esaurito il procedimento incidentale, gli effetti della decisione in questo assunta, e non più soggetta ad impugnazione, permangono nel procedimento principale fino al momento in cui si verifichi un mutamento della situazione processuale sulla quale il giudice ha pronunciato, dovendo questa decisione porsi quale «preclusione» ad una rivalutazione della situazione stessa, conseguendone che esclusivamente la sopravvenienza di nuove emergenze potrà giustificare la rivalutazione della identica questione. Né può derogarsi a una tale regola nelle ipotesi nelle quali il giudice competente per il riesame del provvedimento o quello di legittimità non abbia avuto modo di procedere a una verifica dello stesso per effetto della presenza di una causa di inammissibilità della impugnazione o per non essere stata questa interposta dovendo ritenersi che anche in queste evenienze la statuizione acquista un carattere di definitività, che, «allo stato degli atti», impedisce la proposizione di censure avverso lo stesso.
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