14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15367 del 5 dicembre 2001
Testo massima n. 1
In tema di osservanza delle distanze tra costruzioni, ove le stesse siano prescritte da un regolamento edilizio integrativo del codice civile, nessuna indagine deve essere svolta per accertare se dalla violazione della norma regolamentare sia derivato o meno un danno al fondo del vicino e se questo sia o meno edificabile, in quanto le disposizioni sulle distanze legali non lasciano al giudice alcun margine di valutazione in ordine ai pregiudizi prodotti dalla loro inosservanza, avuto riguardo alle finalità di natura pubblicistica cui dette disposizioni si ispirano.
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Testo massima n. 2
Quando una costruzione sia stata realizzata non già lungo una linea retta, ma lungo una linea spezzata, ora coincidente con il confine, ora no, il vicino prevenuto deve rispettare le distanze, imposte dalla legge e dai locali regolamenti edilizi, computate dalle sporgenze e rientranze dell’altrui fabbricato; quindi, potrà costruire in aderenza solo in quei tratti in cui l’edificio preveniente si trova sul confine, rispettando le distanze legali, non rilevando il fatto che il suolo non edificato lungo la linea del confine non è più edificabile per volontà del preveniente.
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