Cass. pen. n. 4425 del 8 marzo 1994
Testo massima n. 1
In tema di impugnazione del pubblico ministero, la legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso le decisioni emesse dal tribunale del riesame spetta, oltre al procuratore generale presso la corte distrettuale, esclusivamente al rappresentante del P.M. presso il detto tribunale.