Cass. pen. n. 2980 del 16 settembre 1994
Testo massima n. 1
Il ricorso proposto avanti alla Corte di cassazione a norma dell'art. 311, comma 2, c.p.p. contro le ordinanze che impongono una misura coercitiva è ammesso per violazione di legge, espressione questa che indubbiamente comprende la trasgressione dell'obbligo di motivare le ordinanze, imposto dall'art. 125, comma 3, stesso codice e da ritenere non soddisfatto solo dinanzi alla completa assenza di motivazione o alla motivazione così illogica da essere considerata inesistente.