Cass. pen. n. 1100 del 19 aprile 1996
Testo massima n. 1
L'art. 311, comma 2, c.p.p., limita i vizi deducibili con il ricorso per saltum alla violazione di legge, con l'esclusione dei vizi attinenti alla motivazione: con la conseguenza che non è consentito far valere, con il suddetto ricorso, le censure di cui all'art. 606, lett. e) dello stesso codice, neanche sub specie di inosservanza di norme stabilite a pena di nullità, in quanto nell'attuale sistema processuale vige il principio dell'inammissibilità per saltum delle questioni attinenti al fatto, ed essendo la nullità derivante dal difetto di motivazione riparabile dal giudice dell'appello o da quello del riesame.