Cass. pen. n. 4387 del 27 settembre 1995

Testo massima n. 1


La partecipazione del difensore alla camera di consiglio fissata a seguito di appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di revoca della misura cautelare è facoltativa e non necessaria; tuttavia se il difensore, per legittimo impedimento, non sia in grado di esercitare tale facoltà, l'udienza in camera di consiglio non può essere validamente tenuta.

Normativa correlata