Cass. pen. n. 2753 del 20 ottobre 1992

Testo massima n. 1


Il divieto di produrre nuovi atti e documenti in sede di appello, in tema di misure cautelari personali, scaturente dall'art. 310, secondo comma, c.p.p., non si estende agli atti interni del processo, quali le sentenze ed i provvedimenti resi nelle fasi pregresse dai giudici o dagli organi intervenuti nel corso del procedimento, poiché si tratta di atti e documenti sempre consultabili, dei quali il giudice deve tener conto, onde evitare la pronuncia di provvedimenti abnormi o contraddittori. Le sentenze della Suprema Corte, quali atti pubblici, possono essere liberamente consultabili da parte di chiunque, anche ai fini di studio ed indicate e conosciute in relazione a qualsivoglia processo.

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