Cass. pen. n. 945 del 18 maggio 1993
Testo massima n. 1
L'art. 310 c.p.p., che contiene le norme sull'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, richiama il primo, secondo, terzo, quarto e settimo comma dell'art. 309 c.p.p., che riguarda il riesame e non il quinto comma, che impone all'autorità procedente di trasmettere gli stessi atti posti a fondamento dell'adozione della misura cautelare. La ragione sta in ciò, che nel caso di riesame della misura il giudice dell'impugnazione deve disporre, per il controllo di legittimità e di merito, degli stessi elementi che hanno indotto il primo giudice ad applicare la misura; nel caso di appello, invece, dev'essere posta a disposizione del giudice dell'appello soltanto la documentazione «su cui si fonda l'ordinanza appellata», secondo quanto dispone l'art. 310, secondo comma, c.p.p.