Cass. pen. n. 1732 del 11 agosto 1993

Testo massima n. 1


Il tribunale che giudica in sede di appello proposto contro ordinanza in materia di misure cautelari personali ha cognizione limitata ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. Peraltro, come qualsiasi giudice di appello, non ha potere di annullamento per vizio di motivazione, potere spettante al solo giudice di legittimità. Ne deriva che, qualora ricorra l'anzidetto vizio, il tribunale ex art. 310 c.p.p. può integrare o sostituire la motivazione del provvedimento impugnato, oppure riformare lo stesso per una diversa valutazione dei fatti, ma non annullare il provvedimento per vizio di motivazione.

Normativa correlata