Cass. pen. n. 3021 del 23 agosto 1994

Testo massima n. 1


Il tribunale competente a decidere sull'appello proposto in materia cautelare, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., può dichiarare l'inammissibilità del gravame soltanto in presenza di una delle cause generali di inammissibilità, di ordine essenzialmente formale, previste dall'art. 591 c.p.p. e non, quindi, in considerazione del contenuto sostanziale del gravame nel merito. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale che aveva dichiarato inammissibile un appello in materia de libertate in quanto volto a rimettere in discussione, in fase di giudizio, il requisito dei gravi indizi di colpevolezza).

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