Cass. pen. n. 1907 del 2 agosto 1995
Testo massima n. 1
In tema di divieto di un secondo giudizio, l'istanza di proscioglimento o di non luogo a procedere ex art. 649 cpv. c.p.p. può essere proposta in qualsiasi stato e grado del procedimento al giudice cui è rivolto l'esercizio dell'azione penale che, ove la ritenga fondata, pronuncia sentenza enunciandone la causa nel dispositivo e revoca, conseguentemente, i provvedimenti cautelari in atto. La suddetta istanza non può, invece, essere diretta al giudice d'appello in materia cautelare, poiché questi ha competenza funzionale ristretta, potendo interloquire sul fatto imputato nei limiti e per le finalità di cui all'art. 273 c.p.p. (Fattispecie nella quale con l'appello ex art. 310 c.p.p. l'imputato si era doluto che il tribunale, competente per il reato ex art. 416 bis c.p. avesse rigettato l'istanza de libertate, omettendo di rilevare l'eccepita preclusione processuale in ordine allo stesso fatto).