Cass. pen. n. 3056 del 19 febbraio 1996

Testo massima n. 1


In tema di misure cautelari personali, l'appello produce, nei limiti del principio tantum devolutum quantum appellatum, un duplice effetto, poiché priva nel periodo intermedio il giudice a quo del potere di revocare e modificare il provvedimento impugnato, se non per situazioni sopravvenute, ed attribuisce al giudice ad quem tutti i poteri originariamente rientranti nella competenza funzionale del primo giudice. L'applicazione analogica di questa regola alla materia de libertate comporta la rimessione dell'imputato, nel giudizio d'appello, nella stessa situazione processuale della fase iniziale del procedimento, sicché egli è esposto all'esercizio dei poteri dispositivi e coercitivi propri dell'autorità che procede. Pertanto, non viola il principio del tantum devolutum il giudice che, annullando il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare, in quanto già scaduti, disponga, con la scarcerazione, altre misure cautelari, ai sensi dell'art. 307 c.p.p. (Fattispecie nella quale è stato escluso che il giudice della impugnazione de libertate avrebbe dovuto limitarsi a confermare o annullare il provvedimento di sospensione).

Normativa correlata