Cass. pen. n. 1993 del 20 aprile 1996

Testo massima n. 1


In tema di misure cautelari personali, anche dopo che sia intervenuto il decreto che dispone il giudizio, sono sindacabili, in sede di impugnazione nel procedimento de libertate (nella specie, appello), i gravi indizi di colpevolezza.

Normativa correlata