14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7747 del 2 agosto 1990
Testo massima n. 1
L’art. 872, secondo comma, c.c. – secondo cui colui che per effetto della trasgressione di norme edilizie speciali ha subito danno dev’essere risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino in ipotesi di violazione delle norme contenute nella sezione successiva dello stesso capo del codice civile o da essa richiamate – deve interpretarsi nel senso che l’onere della prova dell’effettiva sussistenza del danno inerisce esclusivamente al diritto al risarcimento, il quale compete se e nella misura in cui si sia verificato il danno, mentre il diritto alla riduzione in pristino, mediante la demolizione della costruzione fino al limite della distanza legale, sorge per il solo fatto dell’indicata violazione, indipendentemente dall’effettiva sussistenza del danno, e non è neanche condizionato dall’autonomo potere della P.A. di ordinare in via amministrativa la demolizione totale o parziale della costruzione abusivamente realizzata.
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Testo massima n. 2
Per il disposto degli artt. 872 e 873 c.c., le diverse e più gravose limitazioni dettate in materia di distanze tra le costruzioni dai regolamenti locali devono considerarsi integrative di quelle stabilite dal codice civile anche quando, per la particolare disciplina disposta da quelle norme, non si possa configurare il diritto di prevenzione, come nel caso in cui le distanze fra le costruzioni siano stabilite attraverso la formazione di distacchi da realizzare mediante il divieto posto a carico delle proprietà contigue di costruire ad una certa distanza dal confine con criteri rigidi e senza la possibilità di alternative e conseguente impossibilità di costruire sul confine o in aderenza.
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