Cass. pen. n. 4763 del 22 gennaio 2000
Testo massima n. 1
È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso avverso ordinanza di custodia cautelare già revocata, allorché con lo stesso si deduca la destinazione all'uso personale dello stupefacente, atteso che l'interesse ad impugnare un provvedimento di custodia cautelare revocato sussiste solo ove la relativa decisione possa essere utile per fondare il diritto all'equa riparazione, e cioè ove si contesti la sussistenza delle condizioni generali o speciali previste dagli artt. 273 o 280 c.p.p. per l'applicabilità della misura.
Testo massima n. 2
Il provvedimento di convalida dell'arresto in flagranza ratifica un atto di polizia giudiziaria basato su risultanze di fatto idonee a far ritenere commesso il reato e prescinde pertanto dalla sussistenza di indizi di colpevolezza; non può pertanto essere contestata la convalida di un arresto eseguito per detenzione di sostanza stupefacente sul presupposto che si sarebbe dovuto ritenere il fatto penalmente indifferente perché non accompagnato da sicuri indici di illecito commercio, atteso che la legge vieta la detenzione di sostanza stupefacente anche quando tale detenzione risulti non qualificata, essendo depenalizzata solo quella condotta che abbia certo riferimento, e nella misura in cui abbia certo riferimento, all'uso personale.