Cass. pen. n. 30474 del 10 agosto 2005

Testo massima n. 1


Il rapporto di alternatività che deve ritenersi esistente tra appello proposto dal pubblico ministero avverso ordinanza reiettiva della richiesta di applicazione di misura cautelare e formulazione, da parte dello stesso pubblico ministero, di una nuova richiesta per il medesimo fatto, non comporta che, dichiarata dal giudice per le indagini preliminari l'inammissibilità di detta seconda richiesta, l'appello proposto avverso l'ordinanza reiettiva della prima vada dichiarato anch'esso inammissibile. (Mass. redaz.).

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