Cass. pen. n. 6728 del 22 febbraio 2006
Testo massima n. 1
Nel procedimento conseguente all'appello proposto dall'indagato contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di revoca della misura cautelare personale, è legittima, in applicazione dei principi del favor libertatis e della ragionevole durata del processo, la produzione di documentazione relativa ad elementi probatori « nuovi» preesistenti o sopravvenuti, sempre che, nell'ambito dei confini segnati dal « devolutum» quelli prodotti dalla parte riguardino lo stesso fatto contestato con l'originaria richiesta cautelare e in ordine ad essi sia assicurato nel procedimento camerale il contraddittorio delle parti, anche mediante la concessione di un congruo termine anche a favore del P.M., e siano idonei a dimostrare che non sussistono le condizioni e i presupposti di applicabilità della misura cautelare richiesta.