Cass. pen. n. 16867 del 30 gennaio 2024
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO - Liquidazione delle spese d'ufficio - Necessità - Richiesta di compensazione del Ministero - Condanna del richiedente soccombente al pagamento delle spese - Violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato - Sussistenza - Ragioni.
Nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, la parte soccombente deve essere condannata, anche ex officio, al pagamento delle spese processuali, nel caso in cui, a seguito della costituzione del Ministero, sia stata rigettata la domanda di riparazione, salvo che lo stesso Ministero abbia chiesto la compensazione delle spese di giudizio. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nel caso in cui sia stata richiesta la compensazione delle spese, la statuizione di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese giudiziali risulta emessa oltre i limiti della domanda, in violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 112