Cass. pen. n. 1994 del 22 giugno 1992

Testo massima n. 1


Il mancato rispetto del termine di tre giorni liberi che ai sensi dell'art. 309 comma ottavo c.p.p. devono intercorrere tra la notifica dell'avviso e la data fissata per la discussione della richiesta di riesame non dà luogo a nullità assoluta, ma a nullità di carattere generale che deve essere tempestivamente eccepita. Detta nullità, peraltro, non incide sull'efficacia della misura cautelare, qualora la decisione del tribunale della libertà sia intervenuta nel termine di dieci giorni fissato dal comma decimo del citato articolo.

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