14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2877 del 30 settembre 1993
Testo massima n. 1
Il procedimento di sorveglianza è assoggettato alle regole proprie di ogni altro procedimento giurisdizionale, ivi compresa quella che disciplina la definitività dei provvedimenti in caso di esaurimento dell’iter delle impugnazioni ovvero di mancata impugnazione da parte degli aventi diritto. Ne consegue, per quanto riguarda le decisioni in tema di liberazione anticipata, che esse, una volta divenute definitive, precludono il successivo riesame del comportamento del condannato in relazione al medesimo periodo, già in precedenza preso in considerazione.
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Testo massima n. 2
Qualora l’avviso della data fissata per l’udienza di riesame sia stato notificato senza il rispetto del termine dilatorio di tre giorni previsto dall’art. 309, ottavo comma, c.p.p., gli interessati che siano comparsi per far valere l’irregolarità non hanno diritto al termine di cinque giorni di cui all’art. 184, secondo comma, c.p.p., per la sanatoria della nullità degli avvisi, né ad un nuovo termine di tre giorni, essendo invece sufficiente che abbiano a disposizione, per l’esercizio dell’attività difensiva, un periodo di tempo che, computato dalla data del primo avviso, risulti complessivamente corrispondente a quello specificamente previsto dall’art. 309 c.p.p., ritenuto in ogni caso idoneo dal legislatore a contemperare le esigenze della difesa con la necessità di rapida conclusione di una procedura caratterizzata da tempi brevissimi di svolgimento.
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