14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3425 del 25 maggio 1981
Testo massima n. 1
Legittimato passivo rispetto all’azione per l’osservanza delle distanze tra costruzioni è l’autore della costruzione illegittima, a nulla rilevando che la medesima sia stata eseguita su suolo di un terzo [ nella specie: comune ] e, quindi, sia soggetta alla disciplina dell’art. 936 c.c., poiché tale disciplina, regolando i rapporti tra proprietario di un suolo e colui che vi abbia realizzato un’opera, non può essere invocata da quest’ultimo per contrastare la suindicata domanda [ nella specie: sostenendo la giuridica ineseguibilità della condanna alla demolizione della costruzione illegittima emessa nei suoi confronti ], bensì può essere fatta valere, in ipotesi di accoglimento della domanda stessa, solo dal terzo proprietario del suolo, con opposizione ex artt. 404 e seguenti c.p.c.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]