14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4196 del 6 maggio 1987
Testo massima n. 1
Qualora la distanza legale fra costruzioni su fondi vicini risulti inosservata per il fatto di un terzo, il quale abbia edificato con propri materiali su uno di detti fondi, l’azione del proprietario dell’altro fondo, rivolta a conseguire la demolizione o l’arretramento dell’opera, è esperibile esclusivamente nei confronti del confinante, in considerazione del carattere reale dell’azione medesima [ qualificabile come negatoria servitutis ], mentre la legittimazione passiva di detto costruttore deve essere riconosciuta rispetto all’eventuale ulteriore pretesa di risarcimento del danno, alla stregua della sua qualità di autore del fatto illecito.
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