Cass. pen. n. 37695 del 8 novembre 2002

Testo massima n. 1


In tema di intercettazione di comunicazioni, ove le operazioni debbano essere effettuate mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, è sufficiente, ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'art. 268, comma 3, c.p.p., che il pubblico ministero attesti la indisponibilità degli impianti installati presso la procura della Repubblica e l'urgenza ontologicamente correlata alla sequenza delle indagini e delle stesse intercettazioni.

Testo massima n. 2


In tema di riesame delle misure cautelari, l'obbligo di trasmettere tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta a indagini deriva dalla loro rilevanza ai fini difensivi, evidenziata da chi vi abbia interesse; in mancanza di tale evidenziazione, l'omessa trasmissione degli elementi sopravvenuti non comporta di per sé la violazione del combinato disposto degli artt. 309 comma 5 e 291 comma 1 c.p.p. e, quindi, la perdita di efficacia della misura cautelare, ma può dar luogo alla censura della decisione adottata dal tribunale del riesame - che non abbia richiesto ed acquisito gli atti mancanti - per non aver preso in considerazione tali elementi.

Testo massima n. 3


L'affermazione con la quale taluno nel corso di una conversazione regolarmente intercettata, dichiarandosi partecipe di un reato, indichi come corresponsabile anche un terzo, non è equiparabile ad una chiamata in correità e, pertanto, pur dovendo essere attentamente interpretata sul piano logico e valutata su quello probatorio, non è però soggetta, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p.

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